Cass. Sez. III n. 19875 del 11 maggio 2009 (ud. 11 mar. 2009)
Pres. Onorato Est. Teresi Ric. P.M. in proc. Maroni
Acque. Scarico da impianto di depurazione e superamento dei limiti

Si applicano, alla condotta di superamento dei valori - limite di legge nell\'effettuazione di scarico proveniente da impianto di depurazione, le sanzioni di cui all\'art. 137, comma quinto, del D.Lgs. n. 152 del 2006. (Fattispecie di avvenuto superamento dei valori - limite dell\'azoto ammoniacale).
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ONORATO Pierluigi - Presidente - del 11/03/2009
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. TERESI Alfredo - rel. Consigliere - N. 553
Dott. MARMO Margherita - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - N. 35831/2008
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Forlì;
avverso la sentenza del Tribunale Forlì in data 4.07.2008 che ha assolto perché il fatto non è previsto dalla legge come reato Maroni Antonio, nato a Savignano sul Rubicone il 18.08.1953, dal reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 137, commi 5 e 6;
Visti gli atti, la sentenza denunciata, il ricorso e la memoria difensiva;
Sentita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. TERESI Alfredo;
Sentito il PM nella persona del PG Dott. D\'AMBROSIO Vito, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Sentito il difensore del ricorrente, avv. MAGNISI Guido, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
OSSERVA
Con sentenza 4 luglio 2008 il Tribunale di Forlì assolveva perché il fatto non è previsto dalla legge come reato Maroni Antonio dal reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 137, commi 5 e 6, per avere, quale responsabile dell\'impianto di depurazione fiera, nell\'effettuare uno scarico, superato i valori limite dell\'azoto ammoniacale inserito nella tabella 3 dell\'allegato 5 alla 3^ parte del suddetto decreto.
Proponeva ricorso immediato per cassazione il PM denunciando violazione del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 137, con riferimento alla tabella 3 dell\'allegato 5 alla 3^ parte, del citato decreto che attribuisce rilevanza penale al superamento dei valori limiti nella stessa stabiliti anche per gli scarichi effettuati dal gestore d\'impianti di trattamento delle acque reflue urbane. Chiedeva l\'annullamento della sentenza.
Il ricorso è fondato.
È stato accertato, in fatto, il superamento del valore limite dell\'azoto ammoniacale nell\'effettuazione di uno scarico proveniente dall\'impianto di depurazione gestito dall\'imputato. Il Tribunale ha escluso la sussistenza del reato rilevando che lo scarico ha riguardato reflui di acque urbane provenenti da un depuratore comunale, sicché non opererebbero i limiti previsti per gli scarichi industriali quanto al parametro dell\'azoto ammoniacale. L\'affermazione è erronea alla stregua del disposto del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 137, comma 6 che estende le sanzioni del comma 5 al gestore d\'impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell\'effettuazione dello scarico superi i valori - limite previsti dallo stesso comma.
Non rileva, quindi, la circostanza che altri coimputati siano stati erroneamente assolti perché il fatto non è previsto dalla legge come reato dal Tribunale di Forlì con sentenza 16 aprile 2008. Invero la norma di cui all\'art. 649 c.p.p. pone il divieto di secondo giudizio nei confronti dell\'imputato prosciolto o condannato con sentenza o decreto penale divenuti irrevocabili, ma non vincola il giudice chiamato a rivalutare quel fatto in relazione alla posizione di altri soggetti imputati quali concorrenti nel medesimo reato (Cassazione Sezione 2^ n. 16649/2008 RV. 239778).
Pertanto, puntualizzato che la contestazione attiene al superamento del parametro dell\'azoto ammoniacale, compreso, al n. 33, nella tabella 3 dell\'allegato 5 alla 3^ parte del citato decreto e che, nella specie, non ricorre il caso di scarico al suolo, la sentenza deve essere annullata con rinvio alla Corte d\'Appello di Bologna per nuovo esame alla luce del principio secondo cui le sanzioni di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 137, comma 5, si applicano al gestore d\'impianti di trattamento delle acque reflue che, nell\'effettuazione dello scarico, superi i valori-limite previsti dallo stesso comma. P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d\'Appello di Bologna.
Così deciso in Roma, il 11 marzo 2009.
Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2009