Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Corte di Giustizia (Quinta Sezione) 22 maggio 2025
« Impugnazione – Ambiente – Direttiva 2003/87/CE – Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell’Unione europea – Assegnazione delle quote a titolo gratuito – Articolo 10 bis, paragrafo 1 – Nozione di “prodotti sostitutivi” – Misure nazionali di attuazione – Articolo 11, paragrafo 1 – Elenchi di impianti di cui alla direttiva 2003/87 presentati alla Commissione europea dagli Stati membri – Decisione (UE) 2021/355 – Proposta dello Stato membro interessato in base alla quale un sottoimpianto che produce pellet di minerale di ferro è oggetto di parametro di riferimento per minerale sinterizzato – Decisione di rigetto – Determinazione dei parametri di riferimento da parte della Commissione – Obiettivo generale di incentivare la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra – Insussistenza di obbligo di risultato – Articolo 296 TFUE – Obbligo di motivazione delle decisioni delle istituzioni dell’Unione europea »
Cass. Sez. III n. 17532 del 9 maggio 2025 (UP 3 apr 2025)
Pres. Ramacci Est. Liberati Ric. Nicoletta
Urbanistica.Alterazione data di protocollo di una relazione tecnica
Non v’è dubbio che al di là della utilizzazione che dell’atto falsificato sia stata fatta, la alterazione della sua data di protocollo, incidendo sulla identificazione del momento della sua formazione, è senz’altro idonea a trarre in inganno la Pubblica Amministrazione e i terzi sulla sua funzione, in particolare sul momento della sua adozione, essendo intrinsecamente attinente alla sua funzione certificativa, che è quella di attestare con fede privilegiata la data e la successione nel tempo della ricezione o della spedizione di atti da parte di un ufficio della Pubblica Amministrazione.
Consiglio di Stato Sez. V n. 3666 del 30 aprile 2025
Rifiuti.Ordinanza di rimozione
Nell'ambito dell'abbandono dei rifiuti, si conferma il principio cardine che sottolinea l'obbligo della rimozione, del recupero o dello smaltimento dei rifiuti e del ripristino dei luoghi inquinati da parte del responsabile dell'abbandono, solidalmente con il proprietario dell'area coinvolta o chi ne ha la disponibilità, solo se dimostrata l'imputabilità soggettiva dell'abbandono e del deposito incontrollato dei rifiuti per dolo o colpa. La giurisprudenza amministrativa ha ribadito che non sussiste una responsabilità oggettiva a carico del proprietario o titolare di diritti sulla superficie contaminata, ma è necessaria una responsabilità almeno colposa, sia attiva che omissiva, per non aver adottato le precauzioni richieste a tutela della proprietà, con la dimostrazione di dolo o colpa attiva/omissiva. È illegittimo emettere ordinanze di smaltimento dei rifiuti rivolte ingiustamente al proprietario senza una adeguata documentazione che dimostri l'imputabilità soggettiva del comportamento. In questo contesto normativo basato sulla tipicità dell'illecito ambientale, non è ammessa una responsabilità oggettiva, ma è richiesta almeno la colpa come elemento fondamentale. Tale regola di imputazione per dolo o colpa non fa eccezioni, nemmeno per una possibile responsabilità solidale del proprietario dell'area in cui si è verificato l'abbandono incontrollato dei rifiuti, sotto il dettato dell'art. 192 del D.lgs. n. 152/2006, che pone l'accento sull'autore dell'illecito come principale responsabile della rimozione, stabilita in via solidale con il proprietario e i titolari di diritti sulla superficie, se dimostrata una condotta dolosa o colposa. Il principio "chi inquina paga" rappresenta un principio eurounitario volto a responsabilizzare chi danneggia l'ambiente in conformità con la normativa vigente
Corte costituzionale n. 72 del 23 maggio 2025
Oggetto: Edilizia e urbanistica - Titoli edilizi - Norme della Regione Siciliana - Previsione la quale stabilisce che le disposizioni di cui all’art. 15, primo comma, lett. a), della l. reg.le n. 78 del 1976, che impongono, tra l’altro, l’arretramento delle costruzioni di 150 metri dalla battigia, devono intendersi, “anziché sono”, direttamente e immediatamente efficaci anche nei confronti dei privati - Previsione che dispone l’immediata efficacia di tali disposizioni anziché dalla data di entrata in vigore della legge regionale n. 15 del 1991.
In via subordinata: Condizioni di applicabilità della sanatoria - Previsione che restano escluse dalla concessione o autorizzazione in sanatoria le costruzioni eseguite in violazione dell'art. 15, lett. a), della l. reg.le n. 78 del 1976, a eccezione di quelle iniziate prima dell'entrata in vigore della medesima legge e le cui strutture essenziali siano state portate a compimento entro il 31 dicembre 1976.
Dispositivo: non fondatezza - inammissibilità
Consiglio di Stato Sez. III n. 3522 del 23 aprile 2025
Caccia e animali. Presupposti per il diniego del rinnovo della licenza per il porto di fucile ad uso caccia
Non sussiste una posizione di diritto soggettivo assoluto in relazione all’ottenimento ed alla conservazione del permesso di detenzione e porto di armi in deroga al generale divieto di cui all’art. 699 c.p. e di cui all’art. 4, comma 1, l. 18 aprile 1970, n. 110. Ai sensi degli artt. 11, 39 e 43 del Tulps, infatti, l’Amministrazione può legittimamente fondare il giudizio di “non affidabilità” del titolare del porto d’armi valorizzando il verificarsi di situazioni genericamente non ascrivibili alla “buona condotta” dell’interessato, non rendendosi necessario al riguardo né un giudizio di pericolosità sociale del soggetto né un comprovato abuso nell’utilizzo delle armi in quanto, ai fini della revoca della licenza, l’Autorità di pubblica sicurezza può apprezzare discrezionalmente, quali indici rivelatori della possibilità d’abuso delle armi, fatti o episodi anche privi di rilievo penale, indipendentemente dalla riconducibilità degli stessi alla responsabilità dell’interessato, purché l’apprezzamento non sia irrazionale e sia motivato in modo congruo, trattandosi di un provvedimento, privo di intento sanzionatorio o punitivo, avente natura cautelare al fine di prevenire possibili abusi nell’uso delle armi a tutela delle esigenze di incolumità di tutti i consociati. Proprio la natura cautelare del provvedimento fa sì che lo stesso si fondi su considerazioni probabilistiche, basate su circostanze di fatto assistite da sufficiente fumus al momento della loro adozione. Corollario dei suddetti principi è che la valutazione fatta dall’Amministrazione debba essere sorretta da una motivazione che dia adeguato conto degli elementi concreti che, nel caso di specie, hanno determinato l’autorità prefettizia a sospettare delle garanzie di buona condotta nella detenzione e nell’uso delle armi fornite dall’interessato.
Cass. Sez. III n. 18459 del 16 maggio 2025 (UP 3 apr 2025)
Pres. Ramacci Est. Noviello Ric. Bastone
Beni ambientali.Opere a ridotto impatto paesaggistico
La previsione, con il DPR 31 del 2017, allegato A, di specifiche ipotesi sottratte alla autorizzazione paesaggistica, è stabilita in conformità con l'articolo 149 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, ovvero nel quadro della ratio di tale ultima previsione che esclude dal novero della necessaria autorizzazione predetta solo quegli interventi che non pregiudichino l’assetto del paesaggio. La assenza di stabile installazione ovvero di precarietà integra solo un elemento descrittivo e ulteriore, nient’affatto di per sé dirimente, che connota opere di ridotto impatto paesaggistico quali quelle disciplinate nel caso n. 17 della allegato A del DPR in parola.
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