Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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TAR Lombardia (MI) Sez. IV n. 2821 del 22 ottobre 2024
Urbanistica.Le norme che prevedono l’esenzione dal contributo di costruzione vanno interpretate restrittivamente
L’art. 16, comma 1, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 prevede che «Salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 3, il rilascio del permesso di costruire comporta la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione, secondo le modalità indicate nel presente articolo». Nello specifico, il menzionato art. 17 (comma 3, lett. c) sancisce che il contributo di costruzione non è dovuto «per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti nonché per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici». Dal combinato disposto delle enunciate disposizioni emerge quindi che il permesso di costruire ha tendenzialmente natura onerosa e, pertanto, tutte le norme che prevedono esenzioni sono eccezionali e devono essere interpretate restrittivamente.
Cassazione: gli indumenti usati non sono sottoprodotti
di Gianfranco AMENDOLA
TAR Marche Sez. II n. 817 del 26 ottobre 2024
Urbanistica.Abuso edilizio consistente in una pluralità di opere e necessità di valutazione unitaria
Al fine di valutare l'incidenza sull'assetto del territorio dell’intervento consistente in una pluralità di opere, deve essere svolto dall’Amministrazione procedente un apprezzamento globale e non una valutazione frazionata dei singoli interventi, posto che un approccio atomistico agli abusi, non consente di inquadrare adeguatamente l'impatto effettivo complessivo. Deve quindi ribadirsi che in caso di abuso edilizio, infatti, non è dato scomporne una parte per negare l'assoggettabilità ad una determinata sanzione demolitoria, in quanto il pregiudizio arrecato al regolare assetto del territorio deriva non da ciascun intervento a sé stante bensì dall'insieme delle opere nel loro contestuale impatto edilizio e nelle reciproche interazioni. L'opera edilizia abusiva va identificata con riferimento all'immobile o al complesso immobiliare, essendo irrilevante il frazionamento dei singoli interventi avulsi dalla loro incidenza sul contesto immobiliare unitariamente considerato
Rifiuti. Deposito temporaneo: con RENTRI nessuna disattenzione potrà sfuggire al controllo
di Marcello FRANCO
Consiglio di Stato Sez. VI n. 8582 del 28 ottobre 2024
Elettrosmog.Installazione o esercizio di stazioni ricetrasmittenti negli aeroporti civili e nelle aree adiacenti soggette alle relative servitù
La previsione di cui all’art. 115, comma 3, del D.Lgs. n. 259/2003, dispone: “Ai fini dell'installazione o dell'esercizio di stazioni ricetrasmittenti negli aeroporti civili e nelle aree adiacenti soggette alle relative servitù, l'interessato è tenuto ad acquisire preventivamente il benestare di competenza dell'Ente nazionale per l'aviazione civile relativamente agli aspetti di sicurezza aeronautici”. Tale disposizione deve intendersi riferita non solo ai casi di nuova edificazione delle stazioni ricetrasmittenti ma a tutte le ipotesi in cui siano apportate delle modificazioni dell’impianto. Lo si ricava dalla ratio della previsione che è volta a consentire la valutazione da parte dell’E.N.A.C. per le finalità di sicurezza aeronautica, che potrebbe risultare messa a rischio non solo dalla nuova installazione di un impianto ma anche da modifiche allo stesso che possano ingenerare differenti campi elettromagnetici in grado di interferire con la sicurezza aerea.
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