Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Cass. Sez. III n. 38444 del 27 novembre 2025 (CC 29 ott 2025)
Pres. Ramacci Est. Calabretta Ric. PM in proc. Nastro
Urbanistica.Ambito di efficacia dell'ordine di demolizione
L'ordine di demolizione del manufatto abusivo, previsto dall'art. 31, comma nono, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, riguarda l'edificio nel suo complesso, comprensivo di eventuali aggiunte o modifiche successive all'esercizio dell'azione penale e/o alla condanna, atteso che l'obbligo di demolizione si configura come un dovere di restitutio in integrum dello stato dei luoghi e, come tale, non può non avere ad oggetto sia il manufatto abusivo originariamente contestato, sia le opere accessorie e complementari nonché le superfetazioni successive, sulle quali si riversa il carattere abusivo dell'originaria costruzione
La ristrutturazione edilizia tra novazione normativa, irrilevanza della zona omogenea e applicabilità del piano casa in area agricola.
Commento alla sentenza Consiglio di Stato, Sez. IV, 3 aprile 2025, n. 2857
di Antonio VERDEROSA
T.A.R. Lombardia (BS) Sez. I n. 1042 del 17 novembre 2025
Acque.Responsabilità per contaminazione di acque sotterranee
Qualora l’Amministrazione fornisca elementi indiziari sufficienti a dimostrare l'ascrivibilità dell'inquinamento a un soggetto, spetta a quest'ultimo l'onere di fornire una prova liberatoria, per la quale non è sufficiente ventilare genericamente il dubbio di una possibile responsabilità di terzi o di un'incidenza di eventi esterni alla propria attività, bensì è necessario provare la reale dinamica degli avvenimenti ed indicare lo specifico fattore cui debba addebitarsi la causazione dell'inquinamento, vieppiù considerando che nelle materie tecnico scientifiche - quale è indubbiamente quella in esame, relativa in generale alla tutela dell'ambiente dall'inquinamento - si applica il principio per cui le valutazioni delle autorità preposte sono ampiamente discrezionali, e quindi possono essere sindacate in sede di giurisdizione di legittimità nei soli casi di risultati abnormi o evidentemente illogici e contraddittori
Cass. Sez. III n. 38442 del 27 novembre 2025 (CC 29 ott 2025)
Pres. Ramacci Est. Gai Ric. Soc. Covo dei Saraceni
Beni ambientali.Sequestro preventivo di un immobile abusivo sito in zona paesaggisticamente vincolata
Nel valutare la sussistenza del presupposto del "periculum in mora" ai fini del sequestro preventivo di un immobile abusivo sito in zona paesaggisticamente vincolata conseguente all'uso dello stesso in quanto produttivo di conseguenze dannose sull'area oggetto di speciale protezione, il giudice del merito deve procedere ad una accurata disamina, verificando se possano escludersi ulteriori lesioni del bene protetto sulla base della assoluta compatibilità di tale uso con gli interessi tutelati dal vincolo, tenendo conto della natura di quest'ultimo e della situazione preesistente alla realizzazione dell'opera
EOW Inerti. Una riflessione sulle procedure di miscelazione alla luce della risposta del MASE del 15 ottobre 2025
di Oreste PATRONE
TAR Lombardia (MI) Sez. II n. 3613 del 7 novembre 2025
Urbanistica.Convenzione urbanistica e oneri di costruzione
L’art. 16, primo comma, del d.P.R. n. 380 del 2001 stabilisce che il rilascio del permesso di costruire comporta la corresponsione di un contributo commisurato all’incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione. L’obbligo di corrispondere il suddetto contributo non trova giustificazione nel rilascio del titolo edilizio ma nell’attività di trasformazione del territorio ad esso conseguente; pertanto, se l’attività di trasformazione non ha luogo, il versamento diviene privo di causa e le relative somme devono essere perciò restituite ai sensi dell’art. 2033 cod. civ. Questa regola subisce tuttavia eccezione nel caso in cui il rilascio del permesso di costruire e il conseguente versamento del contributo di costruzione vengano effettuati in esecuzione di una convenzione urbanistica, posto che, in questa ipotesi, la prestazione patrimoniale rinviene la causa nell’accordo. Gli impegni assunti in sede convenzionale – al contrario di quanto si verifica in caso di rilascio del singolo titolo edilizio, in cui gli oneri di urbanizzazione e di costruzione a carico del destinatario sono collegati alla specifica trasformazione del territorio oggetto del titolo – non vanno infatti riguardati isolatamente, ma vanno rapportati alla complessiva remuneratività dell’operazione, che costituisce il reale parametro per valutare l’equilibrio del sinallagma a base dell'accordo
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